Biococco – Prodotti derivati dal Cocco

    Chiarimento sull’IVA delle lettiere: facciamo il punto dopo gli ultimi aggiornamenti

Negli ultimi mesi si è tornati a discutere dell’aliquota IVA applicabile alle lettiere per animali, in particolare a seguito della Risoluzione n. 59/E del 9 dicembre 2024 e della più recente Risposta n. 315/2025 dell’Agenzia delle Entrate ad un quesito di un istante.

Il tema ha generato confusione tra produttori, rivenditori e clienti, soprattutto nel settore agricolo e zootecnico, dove vengono impiegati materiali come truciolo, segatura e fibra di cocco. Con questo articolo vogliamo fare chiarezza, riportando la situazione normativa aggiornata e indicando come viene oggi applicata l’IVA sui diversi tipi di prodotti.

La normativa di riferimento: la Risoluzione 59/E del 9 dicembre 2024

Con la Risoluzione 59/E del 9 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le lettiere per animali devono essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Questo perché, indipendentemente dal materiale di cui sono composte (truciolo, segatura, pellet, fibra vegetale o altro), le lettiere rappresentano un prodotto finito con una funzione autonoma — quella di assorbire le deiezioni animali — e non rientrano tra i beni elencati nelle tabelle che consentono l’applicazione delle aliquote non ordinarie.

In altre parole, l’IVA agevolata può essere applicata solo a beni elencati nella Tabella A, parte III del DPR 633/1972, e le lettiere non ne fanno parte. Pertanto, ogni prodotto destinato e commercializzato come lettiera è soggetto all’aliquota ordinaria del 22%.

La risposta n. 315/2025: un chiarimento sui trucioli e la segatura

A dicembre 2025, con la Risposta n. 315/2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema per rispondere a un interpello presentato da un’azienda produttrice di trucioli e segatura di legno non trattati.

Il documento ha confermato che trucioli e segatura di legno “non trasformati” e a destinazione non esclusiva (cioè venduti come materiale generico e non espressamente come lettiera) possono essere assoggettati all’aliquota IVA agevolata del 10%, in quanto rientrano secondo classificazione dell’ADM nell’ambito della voce 4401 della nomenclatura combinata, identificati nel numero 98 della Tabella A, parte III del DPR 633/1972 (“legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet”).

Tuttavia, quando lo stesso materiale viene venduto e dichiarato come lettiera per animali, cambia la natura del prodotto e, di conseguenza l’aliquota applicabile è del 22%.

Il principio stabilito è che conta la destinazione funzionale e commerciale del bene, non la sua composizione.

Un contributo per fare chiarezza: il riferimento all’articolo FISE

Di recente, un nostro cliente ci ha segnalato l’articolo pubblicato da FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) “IVA al 10% sui trucioli anche se usati come lettiere”

L’intervento della Federazione ha avuto il merito di riaccendere l’attenzione su un tema complesso, ma ha anche generato alcune interpretazioni divergenti tra gli operatori del settore. Proprio per questo, riteniamo utile approfondire e chiarire ulteriormente la questione, basandoci direttamente sui documenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate ed offrire un punto di riferimento aggiornato e univoco per chi opera nella filiera delle lettiere, in modo da evitare errori nella corretta applicazione dell’IVA.

Facciamo chiarezza: come si applica oggi l’IVA

Riassumendo, la situazione attuale è la seguente:

  • Trucioli e segatura venduti come materia prima genericaIVA 10%
  • Lettiere per animali, anche se composte da trucioli, segatura o cocco → IVA 22%

Questa distinzione risponde alla necessità di uniformare il trattamento fiscale e garantire chiarezza lungo tutta la filiera, evitando interpretazioni diverse tra operatori del settore. Alla luce delle più recenti interpretazioni ufficiali, tutte le lettiere commercializzate con tale destinazione d’uso devono essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Le aziende che producono o rivendono trucioli e segatura come materiale generico possono invece continuare ad applicare l’aliquota ridotta del 10% a prescindere dall’utilizzo che il cliente fa del prodotto. Per approfondire:

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